Valutazione campi elettromagnetici

Il tema dei rischi per la salute connessi con l’esposizione a campi elettromagnetici ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica e portato spesso ad interventi legislativi europei e nazionali. Il campo è complesso e numerosissimi sono anche gli studi e le pubblicazioni, che riguardano i rischi relativi a campi elettromagnetici di frequenza molto diversa e quindi con interazione differente con gli organismi biologici.

La direttiva europea 2004/40/CE, emanata il 29 aprile 2004, ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.

Il recepimento di tali prescrizioni è avvenuto in Italia con il Decreto Legislativo n. 257/07 che è entrato in vigore il 26 gennaio 2008.

Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto. Il decreto non contempla nel suo campo di applicazione la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Vengono definiti i campi elettromagnetici come campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

Nell’ambito della valutazione dei rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche “buone prassi” individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. A seguito della valutazione dei livelli dei campi, qualora risulti che siano superati i valori di azione, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

Il nostro studio si rende disponibile nella consulenza e redazione di tale documento in quanto abilitato nella sua stesura.