Novit? MUD, registri di carico e scarico - Bucciarelli Engineering Srl

Novit? MUD, registri di carico e scarico

Lunedì 11 Febbraio 2008

Novit? introdotte dal decreto Legislativo n?4 del 16 Gennaio 2008 relativamente a MUD, registri di carico e scarico.

In data 29 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°24 il Decreto Legislativo n°4 del 16 Gennaio 2008, che rivede il D. Lgs. n°152/2006 e che entrerà in vigore il prossimo 13 Febbraio 2008.

Di seguito riportiamo le più importanti novità introdotte dal decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007:

viene in parte riformulato l’articolo 189 del D.lgs. 152/2006:

 

 

  1. la denuncia MUD è riferibile esclusivamente alle aziende detentrici di registro di carico e scarico rifiuti.

 

  1. sono soggetti all’obbligo di presentazione del MUD:    
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
    • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
    • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
    • i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
    • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
    • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi

    

  1. Sono esonerati da tale obbligo:

·        gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,

·        le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,

·        per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

 

Ricapitolando:

  • Se siete produttori iniziali di rifiuti pericolosi, dovete presentare il MUD
  • Se siete produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e avete più di 10 dipendenti dovete presentare il MUD
  • Se siete esclusivamente produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e non avete più di 10 dipendenti non dovete presentare il MUD
  • Se trasportate i vs. rifiuti non pericolosi presso centri di raccolta autorizzati, non dovete presentare il MUD

Ovviamente nel caso in cui la vostra azienda ricada in due o più casistiche sopra citate, e in almeno una valga l’obbligo di presentazione MUD, dovrete comunque presentare il MUD.

 

Registri di carico e scarico dei rifiuti:

Viene modificato l’articolo 190, al comma 6; viene previsto che i registri siano numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

A partire dal 13 Febbraio 2008 le aziende che stanno utilizzando registri di carico e scarico vidimati – sia dalla Camera di Commercio che dall’Ufficio delle Entrate – potranno continuare ad usarli sino ad esaurimento.

Al contrario, le aziende che utilizzano registri non vidimati dovranno sostituirli con altri vidimati esclusivamente dalla Camera di Commercio.

Come già detto, per il futuro gli unici uffici preposti per la vidimazione saranno esclusivamente quelli della Camera di Commercio.

Formulari:

Precisiamo infine che, per quanto riguarda i formulari, non sono intervenute variazioni relativamente alle norme già vigenti, pertanto:

Le aziende sono tenute a vidimare i formulari, tale vidimazione potrà essere effettuata indifferentemente sia presso gli uffici delle Camere di Commercio che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Per ogni chiarimento potete contattare i ns. uffici allo 0536 807972 info@bucciarelliengineering.com

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